Art. 1 - Costituzione
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È costituita, tra coloro che esercitano la consulenza nelle materie contabili, fiscali e
tributarie, un'associazione professionale a carattere nazionale denominata "Associazione
nazionale tributaristi L.A.P.E.T.". Essa è apartitica, laica e non ha scopo di lucro.
L’iscritto all’Associazione assume la qualifica professionale di Tributarista.
Art. 2 - Sede e durata
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L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Tiburtina, n. 650. Essa potrà essere
variata senza che ciò comporti modificazioni allo Statuto. La durata dell'Associazione è
fissata al 31 dicembre 2050 e potrà ulteriormente essere prorogata. Gli esercizi si chiudono
al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 3 - Scopi
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L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
– realizzare le aspirazioni della categoria ad un ordinamento sociale, fondato sulla
partecipazione della stessa alle scelte di politica economica e sociale;
– organizzare gli associati e guidarli per la difesa dei loro interessi e per l'affermazione
dei loro diritti;
– rafforzare, nella rigorosa applicazione del metodo democratico, la coscienza associativa
degli iscritti per renderli effettivamente partecipi ai fini che l'Associazione vuole
raggiungere e affrontare;
– intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, pongono in
discussione il ruolo o i concreti interessi degli associati;
– operare per realizzare una mutazione nella attuale situazione delle professioni liberali,
contribuendo a quella trasformazione da organizzazioni rigide e protette a sodalizi che
operano concordemente per la formazione ed il miglioramento professionale dei propri
associati;
– garantire i terzi e la Pubblica Amministrazione sulla idoneità professionale degli
associati;
– organizzare gli associati al fine di curare la formazione e l'aggiornamento e verificare il
rispetto delle norme deontologiche, statutarie e regolamentari.
Art. 4 - Compiti
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Rientrano nel compiti dell'associazione:
– impostare e risolvere i problemi che interessano la categoria al fine di rendere operanti,
sul piano organizzativo e legislativo e nel quadro di un'azione costante, le necessarie
trasformazioni sociali;
– dotarsi di strutture organizzative sul piano territoriale tese al coordinamento unitario
dell'attività associativa;
– promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e
l'impegno dell'associazione verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire
agli associati un'efficace tutela dei loro diritti;
– dare agli iscritti assistenza per la tutela dei loro diritti;
– rappresentarli e assisterli nella soluzione dei problemi generali legati all'attività
professionale e nelle controversie di principio che dovessero essere portate avanti anche nei
confronti di altre categorie professionali svolgenti attività similari;
– operare affinché ottengano il riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione in elenchi,
registri ed albi già costituiti e/o da costituire che completino l'attività professionale
della categoria;
– raccogliere elementi e dati tecnici, economici e statistici di carattere generale sulle
attività della categoria;
– costituire centri di studio e promuovere la formazione professionale e deontologica degli
iscritti, istituire organi di stampa per la diffusione dei propri scopi e del proprio operato;
– promuovere e costituire mutue, casse e fondazioni anche federative fra tutti gli iscritti
nell'intento di assicurare una garanzia per il proprio tenore di vita futuro e per la
protezione da eventi che ne limitino la capacità reddituale;
– cooperare con associazioni ed istituzioni che perseguono fini similari, creando, allo scopo,
centri di coordinamento e/o federazioni e raggruppamenti per raggiungere più agevolmente i
risultati comuni;
– vigilare sull'attività professionale svolta dagli associati nei confronti dei terzi e della
Pubblica Amministrazione.
Art. 5 - Rappresentanza verso terzi e in giudizio
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Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione i terzi possono far
valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio dell’associazione. L’Associazione è
rappresentata verso terzi e in giudizio sia a livello nazionale che locale esclusivamente
nella persona del proprio Presidente Nazionale nell'ambito dei poteri conferitigli dallo
Statuto.
Art. 6 - Adesione
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Possono aderire all'Associazione tutti coloro che esercitano la consulenza nelle materie
contabili, fiscali e tributarie compresi, altresì, coloro i quali sono e/o sono stati iscritti
nei Ruoli Camerali di cui all'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e
successive modificazioni e/o integrazioni.
L'adesione di coloro che risultano iscritti anche
ad albi, ruoli diversi da quello sopracitato, registri diversi da quello dei Revisori
Contabili, elenchi o associazioni di categorie similari dovrà essere approvata dal Consiglio
Direttivo. Possono, inoltre, aderire all'Associazione i cittadini della Comunità Europea in
possesso dei titoli e dei requisiti previsti per i cittadini italiani.
Gli associati iscritti
anche in albi, ordini, collegi o associazioni similari non possono ricoprire cariche elettive,
ad esclusione degli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Le norme relative sono
stabilite dal Regolamento. L’adesione all'Associazione è annuale, dal 1° gennaio al 31
dicembre, e si intende rinnovata tacitamente, salvo recesso da comunicare con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo anche elettronico idoneo ad
identificare il soggetto firmatario e a certificare l’invio telematico, entro il 30 novembre
dell'anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso stesso, da indirizzarsi alla sede
provinciale e per conoscenza alla sede nazionale.
Art. 7 - Associati
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Sono associati coloro che esercitano l'attività di tributarista, anche nelle forme associative
previste dalle leggi vigenti. Costoro hanno diritto di voto e di ricoprire cariche elettive,
salvo la previsione dell’art. 6. Gli associati sono obbligati:
1. all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
2. all'osservanza dei principi dell'etica professionale e della deontologia;
3. al versamento della quota associativa annuale;
4. alla stipula di idonea polizza di responsabilità civile professionale. Il Consiglio Direttivo
Nazionale potrà prevedere, per gli Associati che non esercitano l’attività in modo autonomo
e/o abituale, l’esonero dalla stipula di detta polizza;
5. all’aggiornamento professionale;
6. a comunicare tempestivamente l'iscrizione ad altri albi o ruoli o elenchi o registri
diversi da quello dei Revisori Contabili o associazioni di categorie similari.
La decadenza della qualifica di associato è automatica ricorrendo la violazione anche di uno
solo dei precedenti obblighi ed in ogni caso qualora l’associato sia condannato per reati che
comportino la sospensione dei diritti civili e l'interdizione dai pubblici uffici. L’Associato
che sospende l’attività per un periodo continuativo superiore a tre anni, decorrente dalla
data di comunicazione al Consiglio Direttivo nazionale, per la sua riammissione dovrà
sostenere un apposito esame secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 8 - Organi dell'Associazione
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Sono organi dell'Associazione:
– L'Assemblea degli Associati;
– Il Consiglio dei Delegati Regionali ;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Collegio dei Revisori Contabili;
– Il Collegio dei Probiviri.
I componenti degli organi elettivi dell’Associazione durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili.
Art. 9 - Assemblea degli Associati
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L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed esercita i poteri
necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione a mezzo del mandato agli organi
esecutivi.
L' Assemblea degli associati, in particolare :
– discute e delibera sull'attività generale dell'Associazione;
– elegge e revoca il Presidente;
– elegge i 3 componenti del consiglio direttivo previsti dall’art. 14;
– elegge i membri del Collegio dei Revisori Contabili e dei Probiviri;
– approva e modifica lo statuto ed il regolamento;
– approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo secondo quanto previsto dal regolamento;
– delibera sugli atti di straordinaria amministrazione;
– delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione provvedendo alla nomina di uno o più
liquidatori e deliberando sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati
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L'Assemblea degli Associati deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno
ed in via straordinaria quando se ne ravvisi l’obbligo ai sensi di legge o del presente
statuto. L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo
secondo le norme e con le modalità relative che verranno stabilite dal Regolamento.
L'Assemblea degli Associati può essere convocata in via straordinaria quando ne faccia
richiesta scritta almeno un quinto degli iscritti. L'Assemblea degli Associati può essere
altresì convocata in via straordinaria dai Delegati Regionali, che rappresentino la
maggioranza assoluta dei voti complessivi attribuiti a tutti i Delegati.
Art. 11 - Composizione dell'Assemblea degli Associati
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L'Assemblea degli Associati è composta dagli iscritti all'Associazione. Le norme relative alle
modalità di funzionamento dell'Assemblea degli Associati sono stabilite dal Regolamento.
Art. 12 - Consiglio dei Delegati Regionali
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Il Consiglio dei Delegati Regionali è l'organo che assicura la rappresentanza territoriale
dell'Associazione; esso è composto dai Delegati Regionali, i quali vengono eletti da tutti gli
Associati di ciascuna regione. L’elezione dei Delegati regionali dovrà avvenire a cura degli
Associati della regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla scadenza del precedente
mandato, con le modalità previste dal regolamento.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, in
caso di mancato adempimento del Delegato regionale, dovrà sollecitare la convocazione
dell’Assemblea regionale. Nel caso di mancata convocazione da parte del Delegato uscente,
il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla convocazione dell’Assemblea regionale.
Nel corso della prima riunione convocata dal presidente del Consiglio Direttivo entro 15
giorni dall’elezione dei delegati regionali, sarà nominato un referente ed un suo supplente.
Compiti del referente e le ulteriori modalità di convocazione delle successive riunioni
saranno stabiliti dal regolamento. Nelle votazioni di competenza del consiglio dei delegati
regionali, a ciascun delegato spetterà un numero di voti pari al numero degli iscritti della
regione in regola con il pagamento della quota associativa con riferimento al termine di
versamento della quota stessa per l’annualità precedente.
A tal fine entro il 30 aprile di
ogni anno il tesoriere comunicherà a ciascun delegato regionale l’elenco degli associati della
propria regione in regola con il versamento della quota associativa al 31 dicembre dell’anno
precedente. Il consiglio dei delegati si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed
in via straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto. Le modalità di elezione, di
decadenza e revoca del Delegato regionale sono stabilite dal regolamento.
Il Delegato regionale ha il compito di:
– coordinare le sedi provinciali;
– svolgere azione di collegamento fra le sedi provinciali e il Consiglio Direttivo nazionale;
– proporre, al Consiglio Direttivo nazionale, un programma di iniziative da sviluppare sul
territorio della regione al fine di promuovere l’Associazione;
– vigilare sull’attività svolta dalle sedi provinciali, con l’obbligo di riferire al Consiglio
Direttivo nazionale, i casi di grave inattività;
– convocare almeno due volte l’anno i Presidenti provinciali per valutare le attività svolte
e le iniziative che le singole sedi intendono realizzare e proporre i suggerimenti al
Consiglio Direttivo nazionale;
– Delle riunioni verrà redatto apposito verbale da inviare entro 15 giorni al Consiglio
Direttivo nazionale.
Nel bilancio preventivo annuale dell’Associazione viene stanziato, per ogni regione, un fondo
proporzionato al numero degli iscritti, destinato alle iniziative previste dall’art. 12; le
spese sostenute saranno liquidate a presentazione del rendiconto. Le norme relative alla
convocazione ed al funzionamento del Consiglio dei Delegati Regionali sono stabilite dal
Regolamento.
Art. 13 - Funzioni del Consiglio dei Delegati Regionali
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Il Consiglio dei Delegati Regionali:
– vigila sull'attività del Consiglio Direttivo e sulla esatta applicazione degli indirizzi
assembleari;
– convoca l'assemblea degli Associati in via ordinaria o straordinaria, qualora, per
qualsiasi motivo, non vi provveda il Presidente su delibera del Consiglio Direttivo nei
termini e con le modalità previste dal Regolamento;
– determina l’ammontare complessivo delle indennità di carica dei componenti del Consiglio
Direttivo.
Art.14 - Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto consiglieri, dei quali 5 nominati
dal Presidente ai sensi dell’art. 16 e 3 eletti dall’assemblea ai sensi dell'art. 9. In caso
di decadenza o revoca dei consiglieri eletti, subentra nella carica il primo dei non eletti.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è responsabile
dell'attuazione degli indirizzi assembleari. Il Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente
dopo la chiusura dell'Assemblea degli Associati senza alcuna formalità. È presieduto dal
Presidente che provvede alla nomina delle cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
Le norme relative al funzionamento del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento.
Art. 15 - Funzioni del Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo nell’ambito dell’ordinaria amministrazione:
– realizza il programma presentato dal Presidente all’atto della sua elezione;
– attua le direttive dell'Assemblea degli Associati, gestisce ed amministra l'Associazione,
gestisce il patrimonio nei limiti del presente statuto e del Regolamento. Il patrimonio
comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti mobiliari e gli altri
valori del patrimonio netto;
– gestisce le rendite patrimoniali, i contributi, le quote associative, nonché le altre
entrate derivanti dall'esercizio delle varie attività che, costituiscono il fondo di esercizio
del Consiglio Direttivo onde conseguire gli scopi statutari.
Il Consiglio Direttivo provvede:
- alla nomina del presidente delle varie commissioni i cui componenti sono da quest’ultimo
scelti tra gli associati;
- a determinare la misura della quota associativa annuale e la sua ripartizione;
- ad affidare gli incarichi ai singoli consiglieri;
- a ripartire l’ammontare complessivo delle indennità di carica tra i propri componenti e
quelle dei delegati regionali individuate nel bilancio preventivo approvato;
istituisce qualsiasi organismo o struttura, anche con personalità giuridica, che venga
ritenuta necessaria o utile per lo svolgimento dei compiti propri dell' Associazione;
- ad istituire una Commissione permanente deontologica e disciplinare con il compito di
istruire e qualificare eventuali comportamenti degli associati che abbiano contravvenuto
ad obblighi scaturenti dal presente statuto o, comunque, abbiano posto in essere
comportamenti non conformi alla deontologia o lesivi dell’etica associativa ed ai doveri
professionali ed associativi.
Esaurita la fase istruttoria, la Commissione permanente
Deontologica, qualora non verificasse fattispecie comportamentali contrarie agli obblighi di
cui sopra, provvederà all’archiviazione del fatto, dandone immediata comunicazione
all’interessato. Qualora, invece, acclarasse comportamenti tali, da essere definiti con un
giudizio nel merito dell’incolpazione individuata, provvederà a rinviare, a mezzo opportuna
delibera, l’associato al Consiglio Direttivo Nazionale.
Quest’ultimo, sentito il parere non
vincolante del consiglio direttivo della provincia di appartenenza dell’associato, è l’organo
competente ad irrogare i provvedimenti e/o le sanzioni opportuni in relazione al fatto
contestato. Avverso la sanzione pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale l’associato può
ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento irrogato.
Le sanzioni non reclamate nei termini di cui sopra, divengono esecutive e quindi assumibili
dal Consiglio Direttivo nazionale.
– Ad istituire qualsiasi organismo o struttura, anche con personalità giuridica, che venga
ritenuta necessaria o utile per lo svolgimento dei compiti propri dell'Associazione;
– A ratificare lo schema di bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere da
sottoporre all' Assemblea degli associati.
– A deliberare in merito al trasferimento della sede sociale, nell'ambito del territorio
nazionale.
– A revocare la nomina al Delegato regionale, al Presidente provinciale ed ai membri dei
Consigli direttivi provinciali, sentita la Commissione deontologica, qualora sia provata
una reiterata inattività di tali organi nelle funzioni loro spettanti e quando, in ogni caso,
le loro attività siano in contrasto con gli scopi associativi, secondo le procedure e nei
termini previsti dal regolamento. Il provvedimento sarà notificato agli interessati , i quali
potranno presentare le loro osservazioni. Le modalità ed i tempi di insediamento e di consegna
della documentazione saranno previste nel regolamento.
Art. 16 - Presidente
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Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed è legittimato
attivamente e passivamente a stare in giudizio a nome e per conto dell’Associazione, sia a
livello nazionale che a livello locale. Chi intende candidarsi alla Presidenza deve presentare
all'Assemblea la propria relazione programmatica e una lista nominativa di cinque componenti
il Consiglio Direttivo nazionale. Ha l'obbligo di comunicare a ciascun Delegato regionale,
entro 10 giorni, le motivazioni della eventuale sostituzione di uno o più membri del Consiglio
Direttivo nazionale.
Art. 17 - Vicepresidente
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Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento e di
assenza temporanea dello stesso.
Art. 18 - Segretario
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Il Segretario da attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale ai fini del
raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 19 - Tesoriere
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Il Tesoriere realizza concretamente la gestione finanziaria dell'Associazione. Predispone lo
schema di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati. Nelle
sedute ordinarie del Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento, egli è tenuto a
riferire sulla situazione contabile opportunamente aggiornata.
Art. 20 - Collegio dei revisori contabili
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Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti
dall'Assemblea degli Associati tra gli iscritti dell' Associazione. Il Collegio elegge al suo
interno il Presidente. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il
primo eletto dei supplenti. Il Collegio deve essere presieduto da un associato iscritto nel
Registro dei Revisori Contabili.
Art. 21- Funzione Collegio dei Revisori Contabili
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Il Collegio dei Revisori Contabili esercita le funzioni previste dalla Legge in materia.
Art. 22 - Bilancio preventivo e consuntivo
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Il bilancio, redatto secondo i principi di competenza temporale, è composto dallo stato
patrimoniale e dal conto economico. I Bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal
Tesoriere entro il 1° marzo di ogni anno e sottoposti, nei 15 giorni successivi, alla ratifica
o modifica da parte del Consiglio Direttivo. I bilanci ratificati sono pubblicati su apposita
sezione del sito internet dell’associazione. Entro il 15 marzo il bilancio consuntivo è
comunicato al Collegio dei Revisori contabili per i conseguenti adempimenti. La relazione del
Collegio, da redigersi entro il 1 aprile, viene immediatamente pubblicata sul sito internet.
Entro il 30 aprile l’Assemblea degli Associati delibera sul bilancio. Il Consiglio Direttivo
Nazionale può prevedere che, per l’approvazione del bilancio dell’Associazione, possa essere
utilizzata qualsiasi modalità, purché rispetti la certezza dell’identificazione
dell’ associato votante. Il tesoriere, fino all’approvazione del bilancio, è autorizzato al
pagamento delle spese secondo il bilancio consuntivo approvato nel precedente esercizio.
Art. 23 - Incompatibilità
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Sono incompatibili tra loro tutte le cariche elettive dell'Associazione a livello nazionale.
Art. 24 - Rimborsi e indennità
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Per l'espletamento delle cariche elettive sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute.
Per le stesse cariche possono, inoltre, essere previste delle indennità.
Art. 25 - Sedi Provinciali
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L'Associazione è articolata sul territorio nazionale con organismi a livello provinciale
denominati Sedi Provinciali. Le Sedi Provinciali sono emanazione locale dell'unica
Associazione di carattere nazionale e sono dotate dello stesso statuto nazionale, con i
necessari adeguamenti etimologici. Esse avranno autonomia amministrativa e patrimoniale e
rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Inviano, per
conoscenza, al Consiglio Direttivo nazionale, copia dei bilanci annuali entro 60 giorni
dall’approvazione. La loro costituzione e le relative norme sono stabilite dal Regolamento.
Le cariche elettive dovranno comunque essere previste per la durata di quattro anni. In caso
di scioglimento di una sede provinciale l'attivo netto risultante dal bilancio finale di
liquidazione è accantonato per tre esercizi finanziari presso la Tesoreria Nazionale a credito
di un conto intestato alla struttura periferica disciolta per l'eventualità di una sua
ricostituzione. Decorso tale termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio
della Sede Nazionale.
Art. 26 - Il Collegio dei probiviri
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Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea degli Associati che
provvede al loro interno alla nomina del Presidente. Il Collegio ha competenza a giudicare
avverso eventuali ricorsi proposti, nei termini prescrizionali, da Associati nei confronti di
provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo nazionale ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 del presente statuto. Il ricorrente ha diritto di inviare, spedendone copia a
mezzo raccomandata, una memoria integrativa al ricorso depositato con la possibilità, ove ne
faccia espressa richiesta, di essere ascoltato alla riunione fissata sia personalmente che
a mezzo di delegato. Le decisioni del Collegio dei probiviri, immediatamente esecutive, sono
comunicate nel loro integrale contenuto direttamente alla parte reclamante ed al Consiglio
Direttivo nazionale.
Art. 27 - Clausola Compromissoria
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Tutti gli Associati hanno l’obbligo di demandare la risoluzione di tutte le controversie,
diverse da quelle sanzionatorie e/o disciplinari, che dovessero insorgere tra iscritti o
comunque tra organi dell’associazione o tra organi ed Associati, al Collegio Arbitrale
composto da tre membri di cui 2 di parte ed il terzo eletto da questi ultimi o in mancanza di
accordo dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale nazionale
dell’Associazione, che deciderà secondo l’apposito regolamento.
Art. 28 - Sanzioni disciplinari
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Per le inadempienze degli Associati e degli organi dell’Associazione il regolamento prevederà
le relative sanzioni, che dovranno essere graduali secondo la gravità dell’infrazione commessa
e potranno prevedere l’espulsione dall’associazione e la richiesta dei danni economici
cagionati.
Art. 29 - Regolamento
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Il Regolamento stabilisce le norme di attuazione del presente Statuto. Tali norme non possono
essere in contraddizione con la lettera e lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle
stesse.
Art.30 - Disposizioni finali e transitorie
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Le modifiche al presente Statuto entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea degli Associati. Entro 90 giorni dall’approvazione del nuovo statuto, gli
organi preposti provvedono alla convocazione dell’Assemblea degli Associati per l’approvazione
del Regolamento. Dopo l’approvazione del presente statuto l’assemblea degli Associati
provvederà alla elezione del Presidente e del Consiglio direttivo nazionale con le modalità
contenute nel presente statuto. In sede di prima elezione i 3 consiglieri di nomina
assembleare, previsti dall’art. 9, saranno votati a seguito di candidatura da effettuare in
sede assembleare con le modalità stabilite dall’Assemblea stessa. Ogni Associato può
esprimere una sola preferenza.