L.A.P.E.T. sede provinciale di Mantova

ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI
Sede provinciale di Mantova

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Regolamento dell'Associazione Nazionale Tributaristi LAPET






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REGOLAMENTO L.A.P.E.T.


art. 1 - requisiti di iscrizione art. 2 - modalità di ammissione
art. 3 - quote associative art. 4 - decadenza associato
art. 5 - polizza assicurativa art. 6 - assemblea associati (convocazione)
art. 7 - assemblea associati art. 8 - incompatibilità
art. 9 - assemblea associati regionali (conv.) art. 10 - assemblea regionale associati
art. 11 - elezione, decadenza, revoca delegato reg. art. 12 - assemblea delegati regionali (convocazione)
art. 13 - assemblea delegati regionali art. 14 - consiglio direttivo nazionale
art. 15 - commissioni art. 16 - collegio revisori contabili
art. 17 - collegio dei probiviri art. 18 - rimborsi ed indennità
art. 19 - sedi provinciali art. 20 - assemblea provinciale associati (conv.)
art. 21 - assemblea associati provinciali art. 22 - consiglio direttivo provinciale
art. 23 - collegio provinciale dei revisori art. 24 - azioni disciplinari
art. 25 - disposizioni transitorie art. 26 - disposizioni finali



Art. 1 - Requisiti di iscrizione
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Per iscriversi all'Associazione occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esiste un trattato di reciprocità;
- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- non essere stato dichiarato fallito, non aver subito condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver subito condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione;
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico ovvero di laurea specialistica, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico.


Art. 2 - Modalità di ammissione
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L'ammissione all'Associazione in qualità di associato è esclusivamente per esami. Per poter accedere al sostenimento dell’esame il candidato deve, oltre ai requisiti di cui all’art. 1, aver svolto per un periodo non inferiore a 2 anni alternativamente:

- praticantato presso un professionista nelle materie tributarie/contabili o giuridiche;
- una professione in forma autonoma ad indirizzo tributario/contabile in modo prevalente;
- attività di lavoro dipendente con qualifica di responsabile amministrativo o dipendente di studi professionali con adeguata qualifica debitamente documentata e certificata dal titolare o dal legale rappresentante dello studio.

Tuttavia, l'ammissione potrà avvenire per titoli in deroga al comma n. 1, ad insindacabile giudizio della Commissione di iscrizione:

- per coloro che provengono dalla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria e/o della Guardia di Finanza
- per coloro che risultano iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali affini all'attività di tributarista.
- per coloro che risultano essere stati o essere iscritti nei Ruoli Camerali di cui all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sub categorie ad indirizzo tributario e/o contabile e/o amministrativo e/o fiscale e/o aziendale.

La domanda di ammissione, vistata dalla Sede Provinciale, va da quest’ultima inviata entro 15 giorni alla segreteria della Sede Nazionale.

I documenti in carta semplice, da allegare alla domanda sono i seguenti:

- certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esiste trattato di reciprocità;
- copia del certificato del titolo di studio posseduto o dell’iscrizione ai ruoli delle Camera di Commercio all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni;
- certificato del casellario giudiziario;
- certificato di godimento dei diritti civili;
- certificato di residenza;
- idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo; documentazione comprovante il versamento della quota associativa e del contributo d’iscrizione; ogni altra documentazione richiesta dalla Commissione d’iscrizione.

La documentazione di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" può essere comprovata anche da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle norme vigenti.
Sottoscrivendo la domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto della Associazione, del relativo Regolamento e di accettare le norme ivi contenute.
In deroga agli articoli n° 1 e n° 2 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, con propria delibera motivata, può iscrivere all'Associazione personalità di elevato livello culturale, morale e professionale. Contro il diniego all’iscrizione può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione.


Art. 3 - Quote associative
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Le quote associative annuali e l'importo di competenza delle Sedi Provinciali sono determinate, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le quote vengono riscosse entro il 28 febbraio di ogni anno dalla Tesoreria Nazionale, che entro i novanta giorni successivi, deve comunicare alla Sede Provinciale l'elenco degli associati paganti e trasferire le relative quote di ristorno.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di volta in volta contributi a favore delle Sedi Provinciali di nuova costituzione, di quelle dotate di sede propria o di quelle che svolgano particolari attività di aggiornamento professionale, sentito anche il parere, non vincolante, del Collegio dei Revisori Contabili.


Art. 4 - Decadenza dalla qualifica di Associato
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Il Consiglio Direttivo Nazionale rileva la decadenza dalla qualifica di Associato di cui all’art. 7, dello Statuto e la notifica all’interessato.

Contro le deliberazioni di decadenza, l’Associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con deposito dell’istanza presso la segreteria nazionale che ne da immediata comunicazione al presidente del Collegio.

L’Associato che sospende l’attività, ne da comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui la sospensione dell’attività si protragga per un periodo continuativo superiore a tre anni, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto, per la sua riammissione l’Associato presenta apposita istanza alla Commissione esami.

Decorso il triennio di sospensione dell’attività e fino alla sua eventuale riammissione, l’associato decade da qualsiasi carica ricoperta e non ha diritto di voto.


Art. 5 - Polizza assicurativa
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Salvo i casi previsti dall'art. 7 comma 3, punto 4, dello Statuto, l'Associato è obbligato a sottoscrivere e rinnovare annualmente una polizza assicurativa per i rischi professionali. Sono esonerati dalla sottoscrizione della polizza assicurativa gli associati iscritti ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento.


Art. 6 - Assemblea degli Associati (Convocazione)
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L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 60 giorni prima della data stabilita.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell’area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti da discutere in assemblea, fermi restando i diversi termini fissati dall’art. 22 dello Statuto per la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Qualora la convocazione abbia per oggetto l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, i bilanci sono pubblicati sull’apposita sezione del sito immediatamente dopo la ratifica. La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente Nazionale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente Nazionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La richiesta di convocazione straordinaria può essere effettuata per iscritto dai Delegati Regionali che rappresentino la maggioranza assoluta degli Associati, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente Nazionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, il Consiglio dei Delegati Regionali, entro 15 (quindici) giorni, si autoconvoca ai sensi dell’art. 12 e entro 30 (trenta) giorni provvede all’invio dell’avviso di convocazione fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi alla data dell’avviso stesso.


Art. 7 - Assemblea degli Associati (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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L'Assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero. L'Assemblea straordinaria degli Associati è considerata valida quando, in prima convocazione, sono presenti anche per delega i 2/3 (due terzi) degli Associati; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 25 deleghe. Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento identificativo degli stessi, devono essere inviate, a cura della Sede Provinciale di appartenenza del delegato, alla Segreteria della Sede Nazionale almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea unitamente all'elenco riepilogativo degli Associati deleganti e delegati.

Le deleghe inviate oltre tale termine non saranno considerate valide.
La validità delle deleghe è accertata, nei 2 giorni successivi, da apposito verbale redatto da un Comitato elettorale composto da 3 membri di cui uno nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, uno dal Consiglio dei Delegati Regionali ed uno dal Collegio dei Revisori. Entro i successivi 2 giorni il Comitato elettorale comunica al delegato ed al delegante, apposito provvedimento contenente l’eventuale annullamento o la richiesta di regolarizzazione della delega. Il giudizio del Comitato Elettorale è unico ed inappellabile.

Le deliberazioni delle Assemblee degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti. L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

I lavori assembleari sono aperti dal Presidente Nazionale con la relazione sull'andamento dell'Associazione. Di seguito, il Presidente dell'Assemblea da' lettura dell'ordine del giorno e ne regola il funzionamento. Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza.

Le votazioni che riguardano le persone possono svolgersi a scrutinio segreto. I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.

Qualora il Consiglio Direttivo deliberi forme diverse di votazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto, dovrà contestualmente nominare un’apposita commissione che ne stabilirà le modalità di attuazione.


Art. 8 - Incompatibilità
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Sono incompatibili fra loro, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, le seguenti cariche:

- componente del consiglio direttivo nazionale;
- componente del collegio sindacale;
- componente del collegio dei probiviri;
- delegato regionale.


Art. 9 - Assemblea degli Associati Regionali - Convocazione
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L'Assemblea regionale degli Associati è convocata dal Delegato regionale che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione, predisposto dal Delegato Regionale, deve essere diramato a tutti gli Associati della regione, per il tramite dei presidenti provinciali, a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Delegato Regionale pubblica sul sito, nell’area riservata, e/o invia agli associati, con altre modalità per il tramite dei Presidenti provinciali,tutti i documenti da discutere in assemblea.

La richiesta di convocazione, indirizzata al Delegato regionale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Delegato Regionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il delegato regionale non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea regionale, provvede il Presidente nazionale entro 15 (quindici) giorni, fissandola entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell’avviso stesso.

Le spese, debitamente documentate, sono poste a carico dell’apposito fondo regionale previsto nel bilancio preventivo.


Art. 10 - Assemblea regionale degli associati (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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Le riunioni degli associati regionali ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati della regione in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 5 deleghe. Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento identificativo degli stessi, devono essere presentate in assemblea.

La validità delle deleghe è accertata dagli scrutatori nominati dall’assemblea, prima dell’apertura dei lavori all’ordine del giorno. Sulle eventuali controversie relative alla validità delle deleghe, decidono, seduta stante, inappellabilmente ed a maggioranza, tre arbitri scelti tra gli associati presenti. Le deliberazioni degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

L'Assemblea è aperta dal Delegato Regionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il Segretario. Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Entro 30 giorni dalla deliberazione il presidente dell’assemblea trasmette l’originale del verbale alla segreteria della sede nazionale.

I verbali dell'Assemblea degli Associati regionali sono conservati in apposita raccolta presso la segreteria della Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.


Art. 11 - Elezione, decadenza e revoca del Delegato Regionale
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Chi intende candidarsi a Delegato Regionale presenta all’assemblea la propria relazione programmatica.

Il Delegato Regionale decade nei seguenti casi:

- perdita della qualifica di associato;
- iscrizione, successiva alla elezione, in albi, ordini, collegi o associazioni similari, ad esclusione dell’iscrizione al registro dei revisori contabili;
- cessazione o sospensione dell’attività professionale;
- elezione e/o nomina in altre cariche nazionali, di cui all’art. 8 del Regolamento;
- altre cause previste dallo Statuto.

La revoca del delegato regionale può avvenire:

- per provvedimento, non impugnato, del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art. 15 dello Statuto;
- per provvedimento definitivo del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 15 dello Statuto;
- per delibera dell’assemblea degli associati regionali convocata su richiesta di almeno 1/5 degli associati della regione da indirizzare al Delegato regionale e per conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Delegato regionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta fissa la data dell’assemblea non oltre i successivi 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del Delegato regionale vi provvede il Consiglio Direttivo Nazionale negli stessi termini.


Art. 12 - Assemblea dei Delegati Regionali (Convocazione)
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Il consiglio dei Delegati Regionali, nella prima riunione, convocata ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, nomina il Referente ed il supplente a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Consiglio dei Delegati Regionali è convocato dal Referente che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica a tutti i Delegati Regionali almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. Entro tale termine il Referente invia ai Delegati Regionali copia di tutti i documenti da discutere in Assemblea. Soltanto in caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per il Consiglio.

La richiesta di convocazione, indirizzata al Referente, può avvenire anche con richiesta scritta di un numero di Delegati Regionali che rappresentino almeno 1/5 dei voti complessivi, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto;
in tal caso il Referente deve fissare la data dell'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Referente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo alla convocazione, il Consiglio dei Delegati Regionali provvederà all'autoconvocazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, inviandone copia al Referente.

Nell’impossibilità di partecipare alla riunione, il Delegato Regionale ne da tempestiva comunicazione al Delegato supplente. Il Delegato Regionale riceve copia del verbale della riunione del Consiglio nei successivi 15 giorni a cura del Referente, e la trasmette, nei successivi 15 giorni, per conoscenza ai Presidenti provinciali della regione.

Il referente potrà convocare organi o membri di organi nazionali o richiedere copia di documentazione qualora se ne ravvisi l’utilità e/o la necessità in relazione agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.


Art. 13 - Assemblea dei Delegati Regionali (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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Il Consiglio dei Delegati Regionali è validamente costituito, in prima convocazione, quando è presente un numero di Delegati Regionali che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) dei voti complessivi; in seconda convocazione con qualsiasi numero.

Il Consiglio dei Delegati Regionali è aperto dal Referente, il quale, verificata la validità della riunione in prima od in seconda convocazione, chiede la nomina del Segretario verbalizzante e successivamente, senza alcuna altra formalità, da' inizio ai lavori.

Le votazioni, salvo diversa scelta del Consiglio, avvengono per alzata di mano con controprova qualora non vi sia votazione a larga maggioranza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

Per ogni Consiglio deve essere redatto un verbale, da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio dei Delegati Regionali che verrà depositato presso la Segreteria della Sede Nazionale a disposizione degli associati.


Art. 14 - Consiglio Direttivo Nazionale
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Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 (due) mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione, deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l 'ora e l'ordine del giorno.

In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente. Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dall'articolo n. 15 dello Statuto, può:

- emanare un proprio regolamento interno di funzionamento;
- nominare consulenti o collaboratori, anche non iscritti all' Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli associati. Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall’Assemblea, subentra il primo dei non eletti.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale, constatata una reiterata inattività del Delegato Regionale, del Presidente provinciale o dei membri delle Commissioni, invia apposita comunicazione di contestazione all’interessato che entro 30 giorni dal ricevimento presenta le proprie controdeduzioni.

Nei successivi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni il Consiglio Direttivo Nazionale può rigettare le controdeduzioni ed inviare il fascicolo entro gli otto giorni successivi alla Commissione permanente deontologica.

Entro i successivi 30 giorni la Commissione delibera secondo le disposizioni dell’art. 15 dello Statuto. Le deliberazioni della Commissione possono essere impugnate avanti al Collegio del Probiviri entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo l’interessato deve entro 15 giorni consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Consiglio Direttivo Nazionale, previa stesura di apposito verbale di consegna.


Art. 15 - Commissioni
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Le commissioni di cui all’art. 15 dello statuto sono formate da un numero massimo di 3 componenti. Tuttavia per particolari esigenze, opportunamente relazionate e motivate il presidente della commissione potrà chiedere, al Consiglio Direttivo Nazionale, l’allargamento del numero dei componenti.

La Commissione, a maggioranza dei componenti, può emanare il proprio regolamento di funzionamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.


Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili (Convocazione e funzionamento)
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Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato dal suo Presidente almeno ogni 90 giorni. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a 2 (due) riunioni del Collegio decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni e dei controlli effettuati viene redatto verbale, depositati presso la sede nazionale, da inserire nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori Contabili.


Art. 17 - Collegio dei Probiviri
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Il Collegio dei probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione e svolge il proprio mandato in piena autonomia con le più ampie facoltà di indagine e ricognizione.

Il collegio dei probiviri viene convocato dal presidente entro 10 giorni dal ricevimento di controversie cui viene investito ai sensi dello Statuto.
Nell’avviso di convocazione viene fissato il termine della riunione in una data non superiore a 30 giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio. Il collegio decide a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti il ricorso è accolto.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene notificato alle parti, nei 15 giorni successivi, e depositato presso la Sede nazionale. Il componente il collegio decade dopo 2 assenze non giustificate. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

Il Collegio, su convocazione del presidente ed a maggioranza dei componenti, emana il proprio regolamento di funzionamento. Il Collegio può riunirsi, su convocazione del presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.


Art. 18 - Rimborsi ed indennità
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I rimborsi e le indennità di cui all’art. 24 dello Statuto sono deliberati dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nazionale.


Art. 19 - Sedi Provinciali
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Le Sedi Provinciali sono quelle strutture alle quali risultano iscritti almeno 3 associati. Sono organi delle Sedi Provinciali:

- l’Assemblea degli Associati Provinciali;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Collegio dei Revisori.

Quelle strutture alle quali risultano iscritti non più di 10 Associati, sono rette da un Presidente che svolge le funzioni del Consiglio direttivo. Il collegio dei revisori non è obbligatorio nelle strutture di cui al comma precedente.


Art. 20 -Assemblea Provinciale degli Associati (Convocazione)
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L'Assemblea provinciale degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell’area riservata, e/o invia agli associati con altre modalità tutti i documenti da discutere in assemblea.

La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente provinciale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente provinciale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, il Delegato Regionale provvede alla convocazione fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi.


Art. 21 - Assemblea degli Associati Provinciali (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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L’Assemblea provinciale degli associati è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero. Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 2 deleghe.

Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento identificativo degli stessi, devono essere presentate in assemblea. La validità delle deleghe è accertata, dagli scrutatori nominati dall’assemblea.

Sulle eventuali controversie relative alla validità delle deleghe, decidono, seduta stante, inappellabilmente ed a maggioranza, tre arbitri scelti tra gli associati presenti. Le deliberazioni degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti. L'Assemblea è aperta dal Presidente provinciale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il Segretario.

Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Entro 30 giorni dalla deliberazione il presidente dell’assemblea trasmette copia del verbale alla sede nazionale.

I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta presso la Sede provinciale per la consultazione da parte degli Associati.


Art. 22 - Consiglio Direttivo Provinciale
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Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed in via straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.

L'avviso di convocazione, deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l 'ora e l'ordine del giorno. In particolari casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le modalità previste dal comma precedente.
Il Consiglio si intende comunque validamente costituito e atto a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, con la presenza della totalità dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dall'articolo n. 15 dello Statuto, per quanto compatibile, può:

- emanare un proprio regolamento interno di funzionamento;
- nominare consulenti o collaboratori, anche non iscritti all' Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o in mancanza di entrambi dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli associati. Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall’Assemblea, subentra il primo dei non eletti.

Qualora il Presidente dimissionario non provveda alla convocazione, il Presidente Nazionale, su richiesta del Delegato Regionale, nomina un Commissario. Il Commissario nominato, che avocherà a sé tutte le funzioni del Presidente e del Consiglio Direttivo Provinciale, resterà in carica fino ad un massimo di 4 (quattro) mesi, entro i quali dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti per la nomina del nuovo Presidente.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo.


Art. 23 - Collegio Provinciale dei Revisori
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Per quanto riguarda le norme sul Collegio Provinciale dei Revisori, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. In deroga a quanto precedentemente previsto:

- il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori può essere un Associato di un'altra provincia;
- nelle Sedi Provinciali con un numero di Associati inferiori a 50 (cinquanta) le funzioni abitualmente svolte dal Collegio dei Revisori possono essere ricoperte da un solo componente, anche di un'altra provincia.


Art. 24 - Azioni disciplinari
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Per l'adozione di qualsiasi decisione, ai sensi dell'articolo n. 28 dello Statuto, gli organi competenti devono attenersi allo specifico codice etico-deontologico e relativo mansionario emanati dall'Associazione. L’organo competente, secondo la gravità del caso, e con riferimento a quanto previsto dal codice etico-deontologico, potrà emettere uno dei seguenti provvedimenti:

- richiamo;
- biasimo;
- sospensione dall’esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non superiore a 180 giorni;
- espulsione;


Art. 25 - Disposizioni transitorie
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Gli organi associativi provinciali attualmente in carica, decadono alla scadenza del termine stabilito dallo Statuto vigente alla data di elezione. Entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento il delegato regionale uscente o decaduto deve convocare l’assemblea regionale per l’elezione del nuovo delegato.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il mandato del Delegato Regionale eletto ai sensi dell’art. 10 scade il 31 dicembre 2008. Sono fatti salvi i requisiti di iscrizione acquisiti fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Gli associati iscritti come inattivi alla data del 18.11.2004, sono da ritenersi associati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con obbligo di adeguamento alle norme dell’art. 5 entro 120 giorni.

In caso di mancato svolgimento dell’attività l’Associato dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale entro 120 giorni, idonea autocertificazione attestante lo stato di inattività. Rimangono invariati tutti gli altri obblighi.


Art. 26 - Disposizioni finali
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Il rinnovo delle cariche elettive regionali deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla scadenza del mandato.

Agli effetti del presente regolamento tutti i termini ricadenti nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre si intendono sospesi.

Le interpretazioni autentiche delle norme previste dal presente regolamento sono emanate dal collegio dei probiviri. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.




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