Art. 1 - Requisiti di iscrizione
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Per iscriversi all'Associazione occorre essere in possesso congiuntamente dei seguenti
requisiti:
- essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o
di uno Stato con cui esiste un trattato di reciprocità;
- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- non essere stato dichiarato fallito, non aver subito condanne per delitti o reati contro
la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la
fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver subito
condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione
indebita, ricettazione e condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non
colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione;
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale,
preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico ovvero di laurea
specialistica, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico.
Art. 2 - Modalità di ammissione
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L'ammissione all'Associazione in qualità di associato è esclusivamente per esami. Per
poter accedere al sostenimento dell’esame il candidato deve, oltre ai requisiti di cui
all’art. 1, aver svolto per un periodo non inferiore a 2 anni alternativamente:
- praticantato presso un professionista nelle materie tributarie/contabili o giuridiche;
- una professione in forma autonoma ad indirizzo tributario/contabile in modo prevalente;
- attività di lavoro dipendente con qualifica di responsabile amministrativo o dipendente
di studi professionali con adeguata qualifica debitamente documentata e certificata dal
titolare o dal legale rappresentante dello studio.
Tuttavia, l'ammissione potrà avvenire per titoli in deroga al comma n. 1, ad insindacabile
giudizio della Commissione di iscrizione:
- per coloro che provengono dalla carriera direttiva dell'Amministrazione Finanziaria e/o
della Guardia di Finanza
- per coloro che risultano iscritti in albi, ordini, collegi o registri professionali
affini all'attività di tributarista.
- per coloro che risultano essere stati o essere iscritti nei Ruoli Camerali di cui
all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni, nelle sub categorie ad indirizzo tributario e/o contabile e/o
amministrativo e/o fiscale e/o aziendale.
La domanda di ammissione, vistata dalla Sede Provinciale, va da quest’ultima inviata
entro 15 giorni alla segreteria della Sede Nazionale.
I documenti in carta semplice, da allegare alla domanda sono i seguenti:
- certificato di cittadinanza italiana, ovvero documento attestante che il richiedente ha
la cittadinanza in uno Stato della U.E. o in uno Stato in cui esiste trattato di
reciprocità;
- copia del certificato del titolo di studio posseduto o dell’iscrizione ai ruoli delle
Camera di Commercio all'articolo n. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni;
- certificato del casellario giudiziario;
- certificato di godimento dei diritti civili;
- certificato di residenza;
- idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo;
documentazione comprovante il versamento della quota associativa e del contributo d’iscrizione;
ogni altra documentazione richiesta dalla Commissione d’iscrizione.
La documentazione di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" può essere comprovata anche da
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle norme vigenti.
Sottoscrivendo la domanda, il richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto
della Associazione, del relativo Regolamento e di accettare le norme ivi contenute.
In
deroga agli articoli n° 1 e n° 2 del presente Regolamento, il Consiglio Direttivo, con
propria delibera motivata, può iscrivere all'Associazione personalità di elevato livello
culturale, morale e professionale. Contro il diniego all’iscrizione può essere proposto
ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 3 - Quote associative
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Le quote associative annuali e l'importo di competenza delle Sedi Provinciali
sono determinate, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Le quote vengono riscosse entro il 28 febbraio di ogni anno
dalla Tesoreria Nazionale, che entro i novanta giorni successivi, deve
comunicare alla Sede Provinciale l'elenco degli associati paganti e trasferire
le relative quote di ristorno.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di volta
in volta contributi a favore delle Sedi Provinciali di nuova costituzione, di
quelle dotate di sede propria o di quelle che svolgano particolari attività di
aggiornamento professionale, sentito anche il parere, non vincolante, del
Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 4 - Decadenza dalla qualifica di Associato
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Il Consiglio Direttivo Nazionale rileva la decadenza dalla qualifica di Associato di cui
all’art. 7, dello Statuto e la notifica all’interessato.
Contro le deliberazioni di
decadenza, l’Associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento, con deposito dell’istanza presso la segreteria nazionale che
ne da immediata comunicazione al presidente del Collegio.
L’Associato che sospende
l’attività, ne da comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso in cui la
sospensione dell’attività si protragga per un periodo continuativo superiore a tre anni,
ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto, per la sua riammissione l’Associato
presenta apposita istanza alla Commissione esami.
Decorso il triennio di sospensione
dell’attività e fino alla sua eventuale riammissione, l’associato decade da qualsiasi
carica ricoperta e non ha diritto di voto.
Art. 5 - Polizza assicurativa
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Salvo i casi previsti dall'art. 7 comma 3, punto 4, dello Statuto,
l'Associato è obbligato a sottoscrivere e rinnovare annualmente una polizza
assicurativa per i rischi professionali. Sono esonerati dalla sottoscrizione
della polizza assicurativa gli associati iscritti ai sensi del penultimo comma
dell'art. 2 del presente regolamento.
Art. 6 - Assemblea degli Associati (Convocazione)
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L'Assemblea degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente su
delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del
giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda
convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.
L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera
raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 60 giorni prima della data stabilita.
Entro tale termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell’area riservata, e/o invia
agli associati con altre modalità tutti i documenti da discutere in assemblea,
fermi restando i diversi termini fissati dall’art. 22 dello Statuto per la pubblicazione
del bilancio preventivo e consuntivo.
Qualora la convocazione abbia per oggetto l’approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo, i bilanci sono pubblicati sull’apposita sezione del sito immediatamente dopo
la ratifica. La richiesta di convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente
Nazionale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli
associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento della richiesta
stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il
Presidente Nazionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni
dalla data della richiesta.
La richiesta di convocazione straordinaria può essere effettuata per iscritto dai Delegati
Regionali che rappresentino la maggioranza assoluta degli Associati, per deliberare
sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente Nazionale
deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della
richiesta.
Qualora il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal
presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, il
Consiglio dei Delegati Regionali, entro 15 (quindici) giorni, si autoconvoca ai sensi
dell’art. 12 e entro 30 (trenta) giorni provvede all’invio dell’avviso di convocazione
fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi alla data dell’avviso
stesso.
Art. 7 - Assemblea degli Associati (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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L'Assemblea ordinaria degli Associati è validamente costituita, in prima convocazione,
quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola
con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda
convocazione, con qualsiasi numero. L'Assemblea straordinaria degli Associati è
considerata valida quando, in prima convocazione, sono presenti anche per delega i 2/3
(due terzi) degli Associati; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.
Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 25 deleghe. Le deleghe,
sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento identificativo
degli stessi, devono essere inviate, a cura della Sede Provinciale di appartenenza del
delegato, alla Segreteria della Sede Nazionale almeno 7 giorni prima della data fissata
per l'Assemblea unitamente all'elenco riepilogativo degli Associati deleganti e delegati.
Le deleghe inviate oltre tale termine non saranno considerate valide.
La validità delle deleghe è accertata, nei 2 giorni successivi, da apposito verbale
redatto da un Comitato elettorale composto da 3 membri di cui uno nominato dal Consiglio
Direttivo Nazionale, uno dal Consiglio dei Delegati Regionali ed uno dal Collegio dei
Revisori. Entro i successivi 2 giorni il Comitato elettorale comunica al delegato ed al
delegante, apposito provvedimento contenente l’eventuale annullamento o la richiesta di
regolarizzazione della delega. Il giudizio del Comitato Elettorale è unico ed
inappellabile.
Le deliberazioni delle Assemblee degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei
voti attribuiti agli intervenuti. L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale il quale,
verificata la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i
presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.
I lavori assembleari sono aperti dal Presidente Nazionale con la relazione sull'andamento
dell'Associazione. Di seguito, il Presidente dell'Assemblea da' lettura dell'ordine del
giorno e ne regola il funzionamento. Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo
diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non
vi sia larga maggioranza.
Le votazioni che riguardano le persone possono svolgersi a
scrutinio segreto. I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita
raccolta presso la Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.
Qualora il Consiglio Direttivo deliberi forme diverse di votazione, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto, dovrà contestualmente nominare un’apposita
commissione che ne stabilirà le modalità di attuazione.
Art. 8 - Incompatibilità
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Sono incompatibili fra loro, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, le seguenti cariche:
- componente del consiglio direttivo nazionale;
- componente del collegio sindacale;
- componente del collegio dei probiviri;
- delegato regionale.
Art. 9 - Assemblea degli Associati Regionali - Convocazione
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L'Assemblea regionale degli Associati è convocata dal Delegato regionale che ne fissa
la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione,
tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive
alla prima.
L'avviso di convocazione, predisposto dal Delegato Regionale, deve essere
diramato a tutti gli Associati della regione, per il tramite dei presidenti provinciali,
a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della
data stabilita. Entro tale termine il Delegato Regionale pubblica sul sito, nell’area
riservata, e/o invia agli associati, con altre modalità per il tramite dei Presidenti
provinciali,tutti i documenti da discutere in assemblea.
La richiesta di convocazione,
indirizzata al Delegato regionale, può anche essere effettuata per iscritto da almeno 1/5
(un quinto) degli associati in regola con il pagamento della quota annuale al momento
della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto;
in tal caso, il Delegato Regionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30
(trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il delegato regionale non ottemperi
nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea
regionale, provvede il Presidente nazionale entro 15 (quindici) giorni, fissandola entro
i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell’avviso stesso.
Le spese, debitamente
documentate, sono poste a carico dell’apposito fondo regionale previsto nel bilancio
preventivo.
Art. 10 - Assemblea regionale degli associati (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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Le riunioni degli associati regionali ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, sono
validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente, anche per delega,
la maggioranza assoluta degli Associati della regione in regola con il pagamento della
quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi
numero.
Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 5 deleghe. Le
deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento
identificativo degli stessi, devono essere presentate in assemblea.
La validità
delle deleghe è accertata dagli scrutatori nominati dall’assemblea, prima
dell’apertura dei lavori all’ordine del giorno. Sulle eventuali controversie relative
alla validità delle deleghe, decidono, seduta stante, inappellabilmente ed a maggioranza,
tre arbitri scelti tra gli associati presenti. Le deliberazioni degli Associati sono
prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.
L'Assemblea è aperta
dal Delegato Regionale il quale, verificata la validità della riunione in prima o in
seconda convocazione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente
dell'assemblea ed il Segretario. Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa
scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia
larga maggioranza. Entro 30 giorni dalla deliberazione il presidente dell’assemblea
trasmette l’originale del verbale alla segreteria della sede nazionale.
I
verbali dell'Assemblea degli Associati regionali sono conservati in apposita raccolta
presso la segreteria della Sede Nazionale per la consultazione da parte degli Associati.
Art. 11 - Elezione, decadenza e revoca del Delegato Regionale
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Chi intende candidarsi a Delegato Regionale presenta all’assemblea la propria relazione
programmatica.
Il Delegato Regionale decade nei seguenti casi:
- perdita della qualifica di associato;
- iscrizione, successiva alla elezione, in albi, ordini, collegi o associazioni
similari, ad esclusione dell’iscrizione al registro dei revisori contabili;
- cessazione o sospensione dell’attività professionale;
- elezione e/o nomina in altre cariche nazionali, di cui all’art. 8 del Regolamento;
- altre cause previste dallo Statuto.
La revoca del delegato regionale può avvenire:
- per provvedimento, non impugnato, del Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell’art.
15 dello Statuto;
- per provvedimento definitivo del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 15 dello
Statuto;
- per delibera dell’assemblea degli associati regionali convocata su richiesta di
almeno 1/5 degli associati della regione da indirizzare al Delegato regionale e per
conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Delegato regionale entro 15 giorni
dalla data di ricevimento della richiesta fissa la data dell’assemblea non oltre i
successivi 30 giorni. In caso di inottemperanza da parte del Delegato regionale vi
provvede il Consiglio Direttivo Nazionale negli stessi termini.
Art. 12 - Assemblea dei Delegati Regionali (Convocazione)
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Il consiglio dei Delegati Regionali, nella prima riunione, convocata ai sensi dell’art. 12
dello Statuto, nomina il Referente ed il supplente a maggioranza semplice degli
intervenuti.
Il Consiglio dei Delegati Regionali è convocato dal Referente che
ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda
convocazione, tenendo presente che la seconda convocazione deve aver luogo non oltre
le 24 ore successive alla prima.
L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax o
posta elettronica a tutti i Delegati Regionali almeno 8 (otto) giorni prima della data
stabilita per l'Assemblea. Entro tale termine il Referente invia ai Delegati Regionali
copia di tutti i documenti da discutere in Assemblea. Soltanto in caso di urgenza la
convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o posta elettronica almeno 3 (tre)
giorni prima della data stabilita per il Consiglio.
La richiesta di convocazione,
indirizzata al Referente, può avvenire anche con richiesta scritta di un numero di
Delegati Regionali che rappresentino almeno 1/5 dei voti complessivi, per deliberare
sull'ordine del giorno dagli stessi proposto;
in tal caso il Referente deve fissare la
data dell'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Referente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo
alla convocazione, il Consiglio dei Delegati Regionali provvederà all'autoconvocazione
entro i successivi 15 (quindici) giorni, inviandone copia al Referente.
Nell’impossibilità di partecipare alla riunione, il Delegato Regionale ne da tempestiva
comunicazione al Delegato supplente. Il Delegato Regionale riceve copia del verbale
della riunione del Consiglio nei successivi 15 giorni a cura del Referente, e la trasmette,
nei successivi 15 giorni, per conoscenza ai Presidenti provinciali della regione.
Il referente potrà convocare organi o membri di organi nazionali o richiedere copia di
documentazione qualora se ne ravvisi l’utilità e/o la necessità in relazione agli
argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 13 - Assemblea dei Delegati Regionali (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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Il Consiglio dei Delegati Regionali è validamente costituito, in prima
convocazione, quando è presente un numero di Delegati Regionali che rappresenti
almeno i 2/3 (due terzi) dei voti complessivi; in seconda convocazione con
qualsiasi numero.
Il Consiglio dei Delegati Regionali è aperto dal Referente, il
quale, verificata la validità della riunione in prima od in seconda
convocazione, chiede la nomina del Segretario verbalizzante e successivamente,
senza alcuna altra formalità, da' inizio ai lavori.
Le votazioni, salvo diversa
scelta del Consiglio, avvengono per alzata di mano con controprova qualora non
vi sia votazione a larga maggioranza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.
Per ogni Consiglio deve essere
redatto un verbale, da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio dei
Delegati Regionali che verrà depositato presso la Segreteria della Sede
Nazionale a disposizione degli associati.
Art. 14 - Consiglio Direttivo Nazionale
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Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 2 (due) mesi ed in via
straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.
L'avviso di convocazione,
deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con
lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo,
la data, l 'ora e l'ordine del giorno.
In particolari casi di urgenza l'avviso di
convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica
almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte
della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente
con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non
provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con
le modalità previste dal comma precedente. Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto
dall'articolo n. 15 dello Statuto, può:
- emanare un proprio regolamento interno di funzionamento;
- nominare consulenti o collaboratori, anche non iscritti all' Associazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o
in assenza di entrambi dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza
dei suoi componenti.
All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della
riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine
del giorno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con
la maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono
svolgersi a scrutinio segreto.
Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta
o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può
dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra gli
associati. Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall’Assemblea,
subentra il primo dei non eletti.
Per ogni riunione deve essere redatto il relativo
verbale da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei
verbali del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo Nazionale, constatata una
reiterata inattività del Delegato Regionale, del Presidente provinciale o dei membri delle
Commissioni, invia apposita comunicazione di contestazione all’interessato che entro 30
giorni dal ricevimento presenta le proprie controdeduzioni.
Nei successivi 15 giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni il Consiglio Direttivo Nazionale può rigettare le
controdeduzioni ed inviare il fascicolo entro gli otto giorni successivi alla Commissione
permanente deontologica.
Entro i successivi 30 giorni la Commissione delibera secondo le
disposizioni dell’art. 15 dello Statuto. Le deliberazioni della Commissione possono essere
impugnate avanti al Collegio del Probiviri entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
Dopo che il provvedimento di revoca è divenuto definitivo l’interessato deve entro
15 giorni consegnare tutta la documentazione in suo possesso al Consiglio Direttivo
Nazionale, previa stesura di apposito verbale di consegna.
Art. 15 - Commissioni
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Le commissioni di cui all’art. 15 dello statuto sono formate da un numero
massimo di 3 componenti. Tuttavia per particolari esigenze, opportunamente
relazionate e motivate il presidente della commissione potrà chiedere, al
Consiglio Direttivo Nazionale, l’allargamento del numero dei componenti.
La
Commissione, a maggioranza dei componenti, può emanare il proprio regolamento di
funzionamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Art. 16 - Collegio dei Revisori Contabili (Convocazione e funzionamento)
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Il Collegio dei Revisori Contabili è convocato dal suo Presidente almeno ogni 90 giorni.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a
2 (due) riunioni del Collegio decade dall'ufficio.
Le deliberazioni del Collegio devono
essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere
a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni e dei controlli effettuati viene
redatto verbale, depositati presso la sede nazionale, da inserire nella raccolta dei
verbali del Collegio dei Revisori Contabili.
Art. 17 - Collegio dei Probiviri
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Il Collegio dei probiviri è l’organo giudicante dell’Associazione e svolge il proprio
mandato in piena autonomia con le più ampie facoltà di indagine e ricognizione.
Il
collegio dei probiviri viene convocato dal presidente entro 10 giorni dal ricevimento di
controversie cui viene investito ai sensi dello Statuto.
Nell’avviso di convocazione
viene fissato il termine della riunione in una data non superiore a 30 giorni. Le riunioni
sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il collegio.
Il collegio decide a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti il ricorso
è accolto.
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto, debitamente motivato, viene
notificato alle parti, nei 15 giorni successivi, e depositato presso la Sede nazionale.
Il componente il collegio decade dopo 2 assenze non giustificate. Al componente decaduto
subentra il primo dei non eletti.
Il Collegio, su convocazione del presidente ed a
maggioranza dei componenti, emana il proprio regolamento di funzionamento. Il Collegio
può riunirsi, su convocazione del presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la
necessità.
Art. 18 - Rimborsi ed indennità
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I rimborsi e le indennità di cui all’art. 24 dello Statuto sono deliberati
dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo nazionale.
Art. 19 - Sedi Provinciali
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Le Sedi Provinciali sono quelle strutture alle quali risultano iscritti almeno 3
associati. Sono organi delle Sedi Provinciali:
- l’Assemblea degli Associati Provinciali;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Collegio dei Revisori.
Quelle strutture alle quali risultano iscritti non più di 10 Associati, sono rette da
un Presidente che svolge le funzioni del Consiglio direttivo. Il collegio dei revisori
non è obbligatorio nelle strutture di cui al comma precedente.
Art. 20 -Assemblea Provinciale degli Associati (Convocazione)
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L'Assemblea provinciale degli Associati, ordinaria o straordinaria, è convocata dal
Presidente su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, il luogo, l'ora e
l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione, tenendo presente che la seconda
convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.
L'avviso di
convocazione deve essere diramato a tutti gli Associati a mezzo lettera raccomandata
oppure fax o posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Entro tale
termine il Consiglio Direttivo pubblica sul sito, nell’area riservata, e/o invia agli
associati con altre modalità tutti i documenti da discutere in assemblea.
La richiesta di
convocazione straordinaria, indirizzata al Presidente provinciale, può anche essere
effettuata per iscritto da almeno 1/5 (un quinto) degli associati in regola con il
pagamento della quota annuale al momento della richiesta stessa, per deliberare sull'ordine
del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente provinciale deve fissare
la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora
il Presidente non ottemperi nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo, alla
convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, il Delegato Regionale provvede
alla convocazione fissando la data della riunione non oltre i 30 giorni successivi.
Art. 21 - Assemblea degli Associati Provinciali (Costituzione, maggioranze e funzionamento)
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L’Assemblea provinciale degli associati è validamente costituita, in prima convocazione,
quando è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta degli Associati in regola
con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione,
con qualsiasi numero. Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 2 deleghe.
Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato ed accompagnate da un documento
identificativo degli stessi, devono essere presentate in assemblea. La validità delle
deleghe è accertata, dagli scrutatori nominati dall’assemblea.
Sulle eventuali
controversie relative alla validità delle deleghe, decidono, seduta stante,
inappellabilmente ed a maggioranza, tre arbitri scelti tra gli associati presenti.
Le deliberazioni degli Associati sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti
agli intervenuti. L'Assemblea è aperta dal Presidente provinciale il quale, verificata
la validità della riunione in prima o in seconda convocazione, invita i presenti con
diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'assemblea ed il Segretario.
Le votazioni
e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'assemblea, avvengono per alzata di
mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Entro 30 giorni dalla
deliberazione il presidente dell’assemblea trasmette copia del verbale alla sede
nazionale.
I verbali dell'Assemblea degli Associati sono conservati in apposita raccolta
presso la Sede provinciale per la consultazione da parte degli Associati.
Art. 22 - Consiglio Direttivo Provinciale
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Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed in via
straordinaria quando particolari esigenze lo richiedano.
L'avviso di convocazione,
deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata,
con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il
luogo, la data, l 'ora e l'ordine del giorno. In particolari casi di urgenza l'avviso di
convocazione può essere inviato per telegramma, oppure a mezzo fax o posta elettronica
almeno 3 (tre) giorni prima. La richiesta di convocazione può avvenire anche da parte
della maggioranza dei suoi componenti e deve essere, in tal caso, inviata al Presidente
con l'indicazione dell'ordine del giorno.
Se entro 10 (dieci) giorni il Presidente non
provvede alla convocazione, i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione, con le
modalità previste dal comma precedente.
Il Consiglio si intende comunque validamente
costituito e atto a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, con la presenza
della totalità dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto
dall'articolo n. 15 dello Statuto, per quanto compatibile, può:
- emanare un proprio regolamento interno di funzionamento;
- nominare consulenti o collaboratori, anche non iscritti all' Associazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza, dal Vicepresidente o
in mancanza di entrambi dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del
Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza
dei suoi componenti. All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della
riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario verbalizzante e dà lettura dell'ordine
del giorno.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese per alzata di mano con la
maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le votazioni che riguardano le persone devono
svolgersi a scrutinio segreto.
Qualora un componente, di nomina presidenziale, si dimetta
o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può
dichiararne la decadenza e provvedere ad una nuova nomina, scegliendo il sostituto tra
gli associati. Nel caso di dimissione o revoca di un Consigliere eletto dall’Assemblea,
subentra il primo dei non eletti.
Qualora il Presidente dimissionario non provveda alla
convocazione, il Presidente Nazionale, su richiesta del Delegato Regionale, nomina un
Commissario. Il Commissario nominato, che avocherà a sé tutte le funzioni del Presidente
e del Consiglio Direttivo Provinciale, resterà in carica fino ad un massimo di 4 (quattro)
mesi, entro i quali dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti per la nomina del nuovo
Presidente.
Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale da consegnare in
copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio
Direttivo.
Art. 23 - Collegio Provinciale dei Revisori
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Per quanto riguarda le norme sul Collegio Provinciale dei Revisori, si rinvia a quanto
previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
In deroga a quanto precedentemente previsto:
- il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori può essere un Associato di un'altra
provincia;
- nelle Sedi Provinciali con un numero di Associati inferiori a 50 (cinquanta) le funzioni
abitualmente svolte dal Collegio dei Revisori possono essere ricoperte da un solo
componente, anche di un'altra provincia.
Art. 24 - Azioni disciplinari
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Per l'adozione di qualsiasi decisione, ai sensi dell'articolo n. 28 dello Statuto,
gli organi competenti devono attenersi allo specifico codice etico-deontologico e
relativo mansionario emanati dall'Associazione. L’organo competente, secondo la gravità
del caso, e con riferimento a quanto previsto dal codice etico-deontologico, potrà
emettere uno dei seguenti provvedimenti:
- richiamo;
- biasimo;
- sospensione dall’esercizio di cariche e/o diritti associativi per un periodo non
superiore a 180 giorni;
- espulsione;
Art. 25 - Disposizioni transitorie
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Gli organi associativi provinciali attualmente in carica, decadono alla scadenza del
termine stabilito dallo Statuto vigente alla data di elezione. Entro 60 giorni
dall’approvazione del presente regolamento il delegato regionale uscente o decaduto
deve convocare l’assemblea regionale per l’elezione del nuovo delegato.
In sede di prima
applicazione del presente regolamento, il mandato del Delegato Regionale eletto ai sensi
dell’art. 10 scade il 31 dicembre 2008. Sono fatti salvi i requisiti di iscrizione
acquisiti fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Gli associati
iscritti come inattivi alla data del 18.11.2004, sono da ritenersi associati dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, con obbligo di adeguamento alle norme
dell’art. 5 entro 120 giorni.
In caso di mancato svolgimento dell’attività l’Associato
dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale entro 120 giorni, idonea
autocertificazione attestante lo stato di inattività. Rimangono invariati tutti gli altri
obblighi.
Art. 26 - Disposizioni finali
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Il rinnovo delle cariche elettive regionali deve avvenire entro il 28 febbraio
dell’anno successivo alla scadenza del mandato.
Agli effetti del presente
regolamento tutti i termini ricadenti nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre
si intendono sospesi.
Le interpretazioni autentiche delle norme previste dal
presente regolamento sono emanate dal collegio dei probiviri. Il presente
regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.