XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2488
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1.
Sono oggetto della presente legge tutte le attivitā professionali, intellettuali
e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui
all'articolo 2229 del codice civile.
Art. 2.
(Attestato di
competenza).
1.
In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, č
istituito l'attestato di competenza con il quale le associazioni professionali
di cui all'articolo 3 attestano il possesso di requisiti professionali,
l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del
professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento
della professione.
2.
L'attestato di cui al comma 1 non č requisito vincolante per l'esercizio delle
attivitā professionali di cui alla presente legge ed č rilasciato a tutti i
professionisti iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo 3
che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
di cui al comma 1 del presente articolo. Il professionista, ai fini del rilascio
dell'attestato di competenza di cui al comma 1, deve altresė essere in possesso
di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivitā professionale a garanzia degli
utenti.
3. Le eventuali
validazioni richieste dalle associazioni professionali di cui all'articolo 3 per
il rilascio degli attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono
dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente
qualificati.
4. Il mancato
rinnovo dell'adesione alla associazione professionale di cui all'articolo 3 che
ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validitā
dell'attestazione.
Art. 3.
(Associazioni
professionali).
1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri č istituito il Dipartimento
delle associazioni professionali presso il quale č istituito il registro delle
associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una
attivitā intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel
rispetto della libera concorrenza, in possesso dei requisiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 4, comma
1.
2. Le associazioni
professionali autorizzate ai sensi dell'articolo 4 a rilasciare l'attestato di
competenza di cui all'articolo 2, definiscono i requisiti che deve possedere il
professionista ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i
quali:
a)
l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili
tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi
alternativi;
b)
la definizione dell'oggetto dell'attivitā professionale e dei relativi profili
professionali;
c)
la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio
dell'attivitā
professionale.
3. Le
associazioni professionali di cui al comma 1 elaborano un codice deontologico e
definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le
violazioni del medesimo
codice.
4. I codici
deontologici di cui al comma 3 e i requisiti stabiliti dalle associazioni
professionali ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla valutazione da parte del
Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle
medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.
Art. 4.
(Norme di
attuazione).
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č
stabilita l'organizzazione del Dipartimento delle associazioni professionali di
cui all'articolo 3 e sono fissati i requisiti che devono possedere le medesime
associazioni professionali per essere iscritte nel registro di cui all'articolo
3, comma 1, e per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui
all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti princėpi:
a)
gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza
delle attivitā e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli
associati ed escludere il fine di lucro;
b)
le associazioni professionali di cui all'articolo 3, comma 1, devono avere una
struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere
procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle
finalitā della associazione professionale e dotarsi di un codice deontologico
che possa garantire il corretto comportamento dei propri aderenti nei confronti
degli utenti;
c)
sia previsto un limite temporale per la validitā dell'attestato e le modalitā
per il suo rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la
permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attivitā
professionale.
Art. 5.
(Obblighi
dell'iscritto).
1.
L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza,
qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione
professionale edegli estremi dell'associazione professionale stessa
conformemente agli standard deontologici dell'associazione.
Art. 6.
(Vigilanza).
1.
Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 vigila
sull'operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dal
registro di cui all'articolo 3, comma 1, con la conseguente revoca
dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, nel caso
ravvisi irregolaritā nell'operato delle predette associazioni, perdita dei
requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, o prolungata
inattivitā.