XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2488




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizione).

        1. Sono oggetto della presente legge tutte le attivitā professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile.


Art. 2.

(Attestato di competenza).

        1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, č istituito l'attestato di competenza con il quale le associazioni professionali di cui all'articolo 3 attestano il possesso di requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
        2. L'attestato di cui al comma 1 non č requisito vincolante per l'esercizio delle attivitā professionali di cui alla presente legge ed č rilasciato a tutti i professionisti iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo 3 che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il professionista, ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, deve altresė essere in possesso di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivitā professionale a garanzia degli utenti.
        3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni professionali di cui all'articolo 3 per il rilascio degli attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente qualificati.
        4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione professionale di cui all'articolo 3 che ha rilasciato l'attestato di competenza comporta la perdita della validitā dell'attestazione.


Art. 3.

(Associazioni professionali).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri č istituito il Dipartimento delle associazioni professionali presso il quale č istituito il registro delle associazioni professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti una attivitā intellettuale, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
        2. Le associazioni professionali autorizzate ai sensi dell'articolo 4 a rilasciare l'attestato di competenza di cui all'articolo 2, definiscono i requisiti che deve possedere il professionista ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali:

                a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;

                b) la definizione dell'oggetto dell'attivitā professionale e dei relativi profili professionali;

                c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attivitā professionale.

        3. Le associazioni professionali di cui al comma 1 elaborano un codice deontologico e definiscono eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del medesimo codice.
        4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 sono sottoposti alla valutazione da parte del Dipartimento delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.

Art. 4.

(Norme di attuazione).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č stabilita l'organizzazione del Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 e sono fissati i requisiti che devono possedere le medesime associazioni professionali per essere iscritte nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, e per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti princėpi:

                a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attivitā e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;

                b) le associazioni professionali di cui all'articolo 3, comma 1, devono avere una struttura organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalitā della associazione professionale e dotarsi di un codice deontologico che possa garantire il corretto comportamento dei propri aderenti nei confronti degli utenti;

                c) sia previsto un limite temporale per la validitā dell'attestato e le modalitā per il suo rinnovo sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo all'esercente l'attivitā professionale.


Art. 5.

(Obblighi dell'iscritto).

        1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione professionale edegli estremi dell'associazione professionale stessa conformemente agli standard deontologici dell'associazione.


Art. 6.

(Vigilanza).

        1. Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui all'articolo 3 vigila sull'operato delle associazioni professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di cui all'articolo 3, comma 1, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2, nel caso ravvisi irregolaritā nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, o prolungata inattivitā.



Frontespizio Relazione