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CODICE DEONTOLOGICO
Premessa
Il presente codice dell’Associazione Nazionale Tributaristi L.A.P.E.T costituisce il complesso
dei doveri cui deve attenersi il tributarista nell'esercizio della libera professione ed è
stato elaborato dal Consiglio Direttivo Nazionale, in esecuzione al mandato statutario.
Il codice deontologico è suscettibile di integrazioni o variazioni. Le norme sono infatti
condizionate da multiformi aspetti pratici e soggette ad evoluzione. E’ composto da due
parti:
- la prima, attinente i principi generali,
- la seconda, attinente le norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche
ed etiche che il tributarista deve rispettare nello svolgimento della propria funzione
sociale.
PARTE PRIMA
Condotta, principi e doveri generali
Il ruolo del tributarista è essenzialmente privato anche se le conseguenze del suo operare si
manifestano nella sfera del pubblico interesse.
Egli deve esercitare in piena indipendenza ed autonomia utilizzando, in senso compiuto e nel
rispetto delle vigenti norme, le proprie conoscenze e le capacità di giudizio che gli derivano
dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e
situazioni.
Le prestazioni che egli svolge devono tendere al soddisfacimento degli obiettivi che il
cliente intende conseguire, ma deve essere rifiutato qualunque incarico teso a violare la
norma di legge o a ledere, in forma fraudolenta, legittimi interessi di terzi.
Nell'esercizio della professione, il tributarista deve ispirarsi a principi di massima
riservatezza evitando nel modo più assoluto di utilizzare o divulgare notizie o informazioni
acquisite nell'ambito o in conseguenza di un incarico.
Egli deve sviluppare al massimo livello la propria preparazione professionale attraverso un
costante processo formativo. L’obbiettivo primario deve essere la specializzazione nel settore
del diritto tributario e delle sue applicazioni e conseguenze nel settore dell'economia,
della finanza e del lavoro.
PARTE SECONDA
Norme deontologiche
Rapporti tra il tributarista ed il cliente
Art. 1
Al tributarista si richiedono probità e decoro nell'esercizio della professione che deve
essere improntata a diligenza, correttezza e discrezione verso il cliente.
Art. 2
Accettato l'incarico, la posizione personale e la situazione patrimoniale del cliente non
devono influenzare minimamente la condotta del tributarista.
Art. 3
Nell'espletamento dell'incarico il tributarista deve evitare di dare al cliente preventive
garanzie di successo, mentre deve sempre operare al meglio delle proprie capacità e
conoscenze.
Art. 4
Il tributarista deve compilare le parcelle in conformità alla tariffa professionale. La
parcella deve essere formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione del tipo
di presentazione ed il corrispondente onorario conteggiato.
Art. 5
Nell'espletamento dell'incarico professionale, il tributarista avrà cura di puntualizzare al
cliente portata e limiti dell'incarico. Nel corso del mandato dovrà dargli spontanei e
periodici ragguagli in ordine allo stato della pratica. In ogni caso dovrà sempre fornire con
chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente al quale dovrà rendere conto
anche delle eventuali somme ricevute in deposito.
Art. 6
L'esercizio della professione deve uniformarsi a principi di qualità: la maggiore possibile.
In tal senso devono essere evitati scadimenti dovuti all'eccessivo lavoro od alla non
approfondita conoscenza della specifica materia. Richiesto di un parere verbale o scritto, il
tributarista deve evitare la genericità della risposta e, pur evidenziando gli elementi di
eventuale obiettiva incertezza, deve esprimerlo in termini chiari e privi di ambiguità.
Art. 7
Il tributarista avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro
comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.
Art. 8
Il tributarista deve presentare la sua figura professionale usando i titoli che gli competono,
senza abusi o compiacimenti inopportuni. Egli non deve mai dimenticare che il cliente lo
individua e gli affida l'incarico in piena fiducia, sulla scorta di valutazioni personali
che, se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri diversi
elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore.
Art. 9
Se nell'esercizio dalla professione il tributarista si trova nella necessità di dismettere il
mandato deve darne comunicazione al cliente motivandone le ragioni della conclusione del
rapporto. Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello
stesso.
Rapporti tra il tributarista ed i colleghi
Art. 10
Al tributarista si richiede senso di solidarietà verso i colleghi.
Egli deve sempre astenersi dall'esprimere apprezzamenti sull'attività professionale di un
collega.
Art. 11
Il tributarista, nei confronti dei colleghi (siano essi iscritti in albi, ruoli, elenchi o
altro), deve assumere comportamenti tali da favorire il dialogo e la collaborazione. L'aspetto
competitivo deve essere mantenuto entro limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale
ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (o contrari alla morale) per acquisire o
sottrarre clientela ad altri professionisti. Parimenti non è consentito l'uso di mezzi
pubblicitari se non limitatamente a comunicazioni di portata generale che abbiano valore o
significato di pubblico interesse.
Art. 12
Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro tributarista egli non può assumere
l'incarico, qualora sia a conoscenza che sussistano pendenze di ordine economico a danno
dello stesso e in tale caso, deve subordinare la propria disponibilità alla preventiva
definizione dei rapporti pendenti, nessuno escluso.
Art. 13
Il tributarista che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di prestigio deve
evitare di utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela.
Art. 14
Il tributarista che intende promuovere azione disciplinare o legale nei confronti di un
collega deve darne preventiva comunicazione al Consiglio Nazionale, al fine di consentire un
tentativo di bonario componimento.
Rapporti tra il tributarista e i terzi
Art. 15
Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata o pubblica ed in particolar modo
nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati della Pubblica Amministrazione, il
tributarista deve comportarsi con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione di
adulazione o di servilismo.
A tutela dei diritti patrimoniali della controparte il Tributarista dovrà obbligatoriamente
contrarre un'idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che dovesse
causare nell'esercizio dell'attività professionale.
Rapporti tra il tributarista e l'Associazione
Art. 16
Il tributarista s'impegna a favorire lo spirito associativo ed a non negare la propria
personale disponibilità a favore dell'Associazione, rispettando ed imponendo l'applicazione
dello Statuto e del Regolamento Sociale.
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